Al già controverso dibattito giurisprudenziale, sull’applicabilità dell’art. 125 sexies T.U.B. introdotto dal D.Lgs. 141/2010 ai contratti di finanziamento sorti o in corso prima dell’entrata in vigore dello stesso, all’indomani della sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 (causa “Lexitor” C-383/2018), resa in sede di rinvio pregiudiziale, che aveva interpretato l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE riconoscendo al consumatore il diritto alla riduzione di “tutti i costi” del credito, così impattando su una disciplina nazionale che aveva per anni limitato, con piena approvazione giurisprudenziale, il diritto al rimborso ai soli oneri legati alla vita residua del contratto (c.d. recurring), escludendolo per quelli maturati anticipatamente (c.d. up-front), la disputa sul tema si è ulteriormente accesa.
La prevalente giurisprudenza di merito sostiene la diretta applicazione dei principi derivanti dalla sentenza testè citata (ex multis: Tribunale di Torino, 23 aprile 2020, n. 1434 – G.U. Astuni; Tribunale di Milano, 3 novembre 2020 – Pres. Cassano Cicuti, Rel. Nobili; Tribunale di Pavia, 17 novembre 2020, n. 2459 – G.U. Sturiale; Tribunale Napoli, 7 Febbraio 2020, n. 1340 – G.U. Pastore Alinante).
Altra parte della giurisprudenza ha ritenuto che comunque detti principi fossero vincolanti per i giudici nazionali in virtù del fatto che sebbene l’interpretazione dell’art. 125 sexies TUB in conformità alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE 11 settembre 2019 C 383-18 (“Sentenza Lexitor”) non comporta l’applicazione diretta della direttiva nei rapporti tra i privati (c.d. effetto orizzontale) in quanto si tratta di norma di recepimento della Direttiva che deve essere interpretata in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia con il solo limite del divieto per il giudice nazionale di fornire un’interpretazione contra legem, ed essendo che l’interpretazione dell’articolo 125-sexies t.u.b. in conformità alla direttiva ed alla Sentenza Lexitor e la conseguente riduzione di tutti i costi connessi all’erogazione del credito, ivi compresi quelli che non dipendono dalla durata del contratto, non comporta un’interpretazione contra legem, ne discende che è vincolante per il giudice nazionale (Tribunale di Torino, 22 settembre 2020 – G.U. Vitro).
Chiaramente va da sé i giudici nazionali hanno, quindi, ritenuto che le clausole contrattuali che limitino, in caso di estinzione anticipata, il rimborso dei “costi dovuti per la vita residua del contratto” con esclusione di oneri up front, sono affette da nullità per violazione dell’art. 125-sexies TUB e che, quindi <<(…) Ai sensi dell’art. 16 par. 1 dir. 2008/48/CE e dell’art. 125-sexies TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente l’ammontare dei premi assicurativi non goduti, secondo la formula prevista in contratto o in difetto secondo un criterio pro rata temporis. Ciò in quanto la ratio della direttiva, e della norma di diritto interno, è quella di attribuire al consumatore, che estingua il finanziamento concessogli, la facoltà di liberarsi dell’obbligazione, versando al finanziatore la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione, evitandogli il disagio e l’onere economico-finanziario di versare l’intero e poi agire per il recupero della differenza.>> (Tribunale di Torino, 21 marzo 2020 – G.U. Astuni) .
Nel variegato panorama giurisprudenziale, non era mancata qualche pronuncia che aveva tentato di contemperare gli interessi “in gioco”.
In particolare, il Tribunale di Torino, dott. Edoardo Di Capua, con ordinanza del 29 giugno 2020, nel valutare la legittimità della condotta di un intermediario in sede di azione inibitoria promossa da un’associazione dei consumatori, aveva escluso «[…] l’efficacia retroattiva della pronuncia in questione per il periodo dal 4.9.2010 – data di pubblicazione sulla G.U. del D.Lgs. n. 141/2010 – sino al 4.12.2019 (data alla quale risalgono le nuove Linee orientative dell’Organo di Vigilanza), dovendo ritenersi legittimo il comportamento degli Intermediari che si siano adeguati alle Istruzioni di Banca di Italia tempo per tempo vigenti, anche in relazione all’obiettiva inesigibilità di condotte difformi; va parimenti esclusa l’efficacia diretta orizzontale del provvedimento de quo (rectius, della Direttiva 2008/48/CE “oggetto di interpretazione”), secondo l’orientamento di buona parte della giurisprudenza (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza del 22 novembre 2019 n. 10489; Tribunale di Monza, sentenza del 22 novembre 2019 n. 2573; Tribunale di Napoli, sentenza del 10 marzo 2020 n. 2391)».
Di orientamento completamente difforme è il Tribunale di Roma che ha ritenuto invece che la citata Direttiva “non appare self-executing e non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento” e che, pertanto, debbano ritenersi ancora operante, “in riferimento alle spese accessorie ad un contratto di finanziamento”, una distinzione tra costi up front e costi recurring e, di conseguenza, la clausola contrattuale che regola gli effetti dell’estinzione anticipata del finanziamento, pur prevedendo la non rimborsabilità di alcuni costi, non può essere ritenuta vessatoria.
Il Tribunale Capitolino ha così testualmente statuito: “Si condivide al riguardo il principio di diritto espresso dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo cui “non appare applicabile alla fattispecie la sentenza Lexitor”, che ha interpretato l’art. 16 della Direttiva UE 48/2008 in contratto con il testo dell’art. 125-sexies TUB come spiega la pronuncia. In effetti la citata direttiva europea non appare self-executing e non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento. Deve perciò, in via generale, ancora ritenersi che, in riferimento alle spese accessorie ad un contratto di finanziamento, appare opportuno distinguere tra la remunerazione dei servizi temporalmente nella fase collocabile nella fase preliminare e/o formativa del regolamento negoziale, c.d. up front, e remunerazione di attività destinate a trovare svolgimento nella fase esecutiva, c.d. recurring. Sia la commissione bancaria che la commissione di intermediazione – quando pattuite e completamente maturate al momento della stipulazione del contratto, salva diversa struttura delle previsioni convenzionali – attenendo esclusivamente al momento genetico del rapporto, rientrano tra i costi c.d. up front non oggetto di rimborso, non essendo ragionevole far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell’estinguere anticipatamente il finanziamento. Ciò porta ed escludere qualsiasi vessatorietà, ai sensi dell’art. 33 del codice del consumo, della clausola che ne abbia previsto l’irrimborsabilità, posto che l’analisi della vessatorietà o meno della clausola potrebbe essere effettuata soltanto qualora si ritenga che le voci anzidette maturino nel corso del rapporto perché nel caso in cui i costi contestati siano già completamente maturati al momento della stipulazione del contratto è evidente che alcun significativo squilibrio può ritenersi sussistente a danno del consumatore”(Tribunale di Roma, 11 febbraio 2021 – G.U. Martucci).
Recenti pronunce di merito sono pervenute alle medesime conclusioni.
Solo per citarne alcune:
- Sentenza | Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Ciofani | 26.01.2021 | n.128
- Tribunale di Napoli (sentenze n. 10489 del 22-09-2019 e n. 2391 del 10-03-2020);
- Tribunale di Lecce, dott.ssa Maria Carmela Tinelli, (Ordinanza 27.05.2021);
- Tribunale di Trani, Giudice Alberto Binetti (Ordinanza 30.04.2021);
- Tribunale di Cassino, Giudice Federico Eramo (Ordinanza 02.02.2021);
- Tribunale di Monza (sentenza n. 2573 del 22-11-2019);
- Tribunale di Piacenza (sentenza n. 241 del 16-03-2020);
- Tribunale di Pavia (sentenza n. 497 del 2-05-2020);
- Tribunale di Mantova (ordinanza del 30-06-2020);
- Giudice di Pace di Roma (sentenza n. 13888 del 28-08-2020);
- Giudice di Pace di Como (sentenza n. 339 del 13-10-2020);
- Tribunale di Treviso (sentenza n. 1409 del 13-10-2020);
Tribunale di Vicenza (sentenza n. 1907 del 13-11-2020).
La soluzione al “Caso Lexitor” arriva, infine, dal Legislatore.
Il Senato ha infatti approvato con voto di fiducia la Legge n. 106 del 23 luglio 2021 di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n.73 (c.d. Sostegni – bis), pubblicata su Gazzetta Ufficiale il 25 luglio 2021.
In particolare, l’art. 11-octies introduce nel decreto “Sostegni-bis” la seguente riformulazione dell’art. 125 sexies TUB:
«Art. 125-sexies. – (Rimborso anticipato)
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
5. L’indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:
6. a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
7. b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
8. c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
9. d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro».
Dirimente è però la previsione del comma 2° dell’articolo 11-octies: «2. L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
Il Legislatore ha, dunque, messo la parola fine all’annosa questione privilegiando un approccio in linea con il principio cardine della “certezza del diritto” ponendosi l’obiettivo di disciplinare gli effetti intertemporali della nuova disciplina, “ratificando” di fatto l’operato degli Enti regolatori del settore bancario, che avevano sempre orientato gli istituti finanziatori ad interpretare la pre-vigente normativa nel senso di distinguere – nel rispetto della trasparenza contrattuale – tra oneri “up-front” e “recurring” ai fini del rimborso anticipato.
Le nuove regole (e, con esse, l’interpretazione “Lexitor”) si applicheranno, in via definitiva, soltanto ai nuovi contratti.

Articolo pubblicato dall’avv. Simona Chiolo
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